ISCRITTO

L’iscrizione nell’Albo professionale è obbligatoria per esercitare la professione ai sensi della L. n. 897 del 25 Aprile 1938 e del R.D. n. 2537 del 23 Ottobre 1925 ed imprescindibile per poter apporre la firma su un progetto e/o una consulenza effettuata.

Tra le attività per le quali essa è obbligatoria si citano ad esempio:

  • Progetto e Direzione Lavori di costruzioni civili e industriali per opere pubbliche o private in genere;
  • Progetto e Direzione Lavori di impianti e strutture;
  • Collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un’anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
  • Collaudo di impianti;
  • Richiesta di Concessioni Edilizie e D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) per costruzioni e demolizioni;
  • Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Giudice (C.T.U.).

L’iscrizione all’Albo è quindi una scelta obbligatoria per chi vuole intraprendere la libera professione.
L’iscrizione all’Albo risulta essere necessaria anche per chi è dipendente ma con funzione cardine nella progettazione, realizzazione e/o collaudo di un’opera, svolge cioè una professione regolamentata.